Vacanze e viaggi, come evitare truffe e brutte sorprese

Vacanze e viaggi, come evitare truffe e brutte sorprese
Vacanze e viaggi, come evitare truffe e brutte sorprese

ROMA – Vacanze e viaggi, qualche consiglio per evitare brutte sorprese se non addirittura truffe. Arriva dall’Aidacon Consumatori di Napoli che, come spiega Angelo Rossi sul Messaggero, ha stilato un vero e proprio decalogo per evitare disservizi e disagi.

Ecco cosa bisogna fare prima di partire:

• affidarsi ad una agenzia di viaggi che abbia una regolare autorizzazione;

• consultare i cataloghi e leggerli attentamente. Informarsi su eventuali offerte che possono far risparmiare: last minute, advanced booking, sconti per coppie in viaggio di nozze;

• controllare accuratamente il contratto prima di firmarlo. Verificare che contenga i dati completi dell’organizzatore del viaggio, la destinazione, la durata e i mezzi di trasporto che verranno utilizzati. Verificare la categoria dell’albergo e il tipo di trattamento. Controllare se l’importo del pacchetto include o meno le tasse aeroportuali, le spese d’iscrizione, i trasferimenti da e per l’aeroporto, le spese per i visti, le bevande e le escursioni;

• farsi dare copia del contratto sottoscritto e assicurarsi che sia controfirmato anche da chi propone il viaggio;

• se viene richiesto il versamento di una caparra: contrattare sempre l’importo in modo che sia il più basso possibile, assicurarsi che sia indicato nel contratto e farsi rilasciare una ricevuta.

Ed ecco alcuni consigli da seguire se ci sono problemi durante la vacanza:

• reclamare immediatamente per i disservizi con il personale locale o telefonando al centro assistenza del tour operator;

• raccogliere quante più prove possibili dei disagi subiti e documentare tutti gli eventuali costi sostenuti: vanno bene scontrini, ricevute, fotografie, riprese con videocamera, testimonianze, e qualsiasi altro documento.

Se si vuole richiedere un risarcimento entro quindici giorni dal rientro dalle vacanze bisogna inviare una raccomandata A/R alla sede legale del tour operator e/o dell’agenzia di viaggi.

Diverso il discorso per i contratti conclusi online, come spiega sempre Rossi sul Messaggero.

“In primo luogo, nei contratti online non è richiesta la forma scritta. Si ritiene che sia sufficiente la c.d. forma informativa: perché il contratto sia pienamente valido ed efficace è fondamentale che lo stesso soddisfi tutti i requisiti informativi prescritti dalla legge.

Il contratto di viaggio online è immateriale, per cui non può essere sottoscritto mediante il tradizionale metodo dell’apposizione della sottoscrizione autografa. La legge prevede un metodo “alternativo”, capace di attribuire ai documenti informatici gli stessi effetti giuridici della firma autografa: la cosiddetta firma digitale.

Il soggetto che siede davanti allo schermo di un computer e naviga in Internet al fine di acquistare un servizio turistico è, contemporaneamente, un contraente a distanza.

Il viaggiatore on line, in quanto “consumatore“, ha diritto ad essere informato “in tempo utile“ prima della conclusione del contratto a distanza, come previsto dall’art. 52 del Codice del Consumo: va interpretato nel senso di ritenere sussistente, in capo al fornitore, l’obbligo di predisporre all’interno del proprio sito web un percorso tale per cui il viaggiatore online non possa concludere il contratto senza aver prima preso visione di tutte le informazioni che lo rendano consapevole del suo contenuto.

L’art. 12 del D. Lgs. 70/2003 stabilisce che il prestatore del bene o del servizio deve fornire in modo chiaro, preciso ed inequivocabile le informazioni concernenti le fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto, le modalità di archiviazione e di accesso al contratto, i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per la correzione di eventuali errori prima di inoltrare l’ordine, gli eventuali codici di condotta cui il fornitore aderisce e le modalità per accedervi, le lingue a disposizione per concludere il contratto e, infine, gli strumenti di composizione delle eventuali future controversie.

L’esercizio del diritto di recesso da parte del viaggiatore online va incontro a precisi limiti, atteggiandosi in maniera del tutto peculiare in ragione dell’oggetto stesso del contratto di viaggio online. Infatti, nel caso di specie non si applica la norma che prevede, per le proposte contrattuali a distanza, il diritto di recesso senza motivazione e senza penalità, entro 10 giorni lavorativi.

Se il tour operator o l’agenzia non provvedono al risarcimento, si può procedere citandoli in giudizio. Se la somma in gioco è inferiore a 5mila euro è competente il Giudice di Pace”.

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