ROMA – I presidi temono autocertificazioni false dei genitori, autocertificazioni che aggirerebbero così la normativa sui vaccini: a sostenerlo è Tuttoscuola secondo il quale, da un’analisi del quadro normativo, emerge che l’autocertificazione è espressamente esclusa per i certificati sanitari da una legge del 2000 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. D’altronde se un genitore presentasse un autocertificato falso, la scuola avrebbe bisogno di tempo per verificarlo e non potrebbe evitare nel frattempo il contatto tra bambini vaccinati e non.
“Dal momento che l’approvazione del decreto Milleproroghe da parte della Camera – fa notare Tuttoscuola – non potrà avvenire in tempo prima della chiusura dei lavori parlamentari, non potrà nemmeno entrare in vigore in tempo utile l’emendamento inserito dal Senato che prevede lo slittamento di un anno dell’obbligo vaccinale come requisito per frequentare la scuola e i servizi educativi per l’infanzia. Senza il varo definitivo del decreto Milleproroghe resterà in vigore, pertanto, la circolare del 5 luglio 2018, definita dal ministero della Salute d’intesa con quello dell’Istruzione sugli “adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche” che consente alle famiglie l’autocertificazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentarsi alle scuole”.
Per Tuttoscuola, insomma, “quella nota ministeriale consente un ‘fai da te’ alle famiglie che, con una inattesa semplificazione, potranno sostituire la certificazione sanitaria di vaccinazioni con una dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione”. Ma si può autocertificare la condizione di salute? Dall’analisi normativa fatta da Tuttoscuola emergerebbe che ciò non è possibile. La materia dell’autocertificazione è disciplinata dal DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” che, però, all’articolo 49 sui “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” esclude dalla possibilità di autocertificare: “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.
“E certamente non può essere una semplice nota ministeriale a modificare la normativa di settore”, conclude Tuttoscuola.