Attualmente in tali situazioni si riteneva il proprietario obbligato a rendere noti i dati del conducente entro 60 giorni dal momento in cui la violazione veniva commessa: quando non rispettava questa scadenza, arrivava la multa supplementare di 263 euro per omessa indicazione.
Adesso invece la presentazione del ricorso viene ritenuta un motivo sufficiente per bloccare la trasmissione dei dati. Questo cambiamento si basa su un pronunciamento della Corte Costituzionale, secondo il quale “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi”. Quindi prima che il giudice o il prefetto si siano espressi in merito alla vicenda.
Se il ricorso contiene il nome del “colpevole”, l’invito a indicare il conducente è da considerarsi rispettato, anche se il modulo allegato al verbale non è stato riempito.