Musica in sala d’aspetto? Il dentista deve pagare i diritti

Pubblicato il 30 Giugno 2011 - 10:28 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Se il dentista mette la musica in sala d’aspetto per i poveri pazienti in attesa, deve pagare i diritti “per l’indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica”.

La decisione è dell’Avvocato generale Trstenjak della Corte di Giustizia UE chiamato in causa dalla Corte d’Appello di Torino per una lite tra la SCF, società che in Italia e all’estero raccoglie e gestisce l’incasso e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografici consorziati e uno studio dentistico di Torino.

Prima il Tribunale di Torino l’aveva fatta scampare al dentista perché aveva respinto la domanda di SCF, spiegando che lo studio medico in quanto privato non era assimilabile ad un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Poi la storia è andata in Corte d’appello. Il diritto nazionale (legge n. 633/1941), internazionale (Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961, Accordo TRIPs – The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – e Trattato WIPO – World Intellectual Property Organization -) e comunitario (direttiva 100/92/CE e direttiva 2001/29/CE ) prevedono tutti il diritto dei produttori fonografici ad ottenere un compenso per l’utilizzazione, mediante comunicazione al pubblico, dei fonogrammi da loro realizzati.

L’Avvocato generale ha deciso che, ”in base ai parametri della Convenzione di Roma 1965, trattato dell’OMPI 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) costituiscano disposizioni di diritto internazionale che una parte di una controversia tra soggetti privati può invocare direttamente”.