Sanità Puglia, annullate assunzioni a tempo indeterminato: dalla Consulta un freno alle internalizzazioni

BARI – Non ci saranno nuove assunzioni a tempo indeterminato in Puglia nel settore della sanità: la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale di due commi di una legge della Regione Puglia (la n.4 del 2010) che tra l’altro prevede l’assunzione ”a tempo indeterminato” alle dipendenze dirette della sanità pugliese del personale di società e cooperative che prestano servizi alle Ausl.

I commi dichiarati illegittimi sono quelli che prevedono l’uno l’utilizzazione dello stesso personale ”a tempo indeterminato”, l’altro quello che – è detto nel dispositivo della sentenza – ”prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva”.

Secondo l’assessore regionale alla Sanità, Tommaso Fiore, si tratta di una “sconfitta politica”, anche se “tecnicamente non si tratta di un fallimento, in quanto sotto la lente della Consulta c’è solo la parola “indeterminato”. E quindi, potremo assumere personale e fare contratti con i lavoratori esterni, ma a tempo determinato”.

La sentenza della Consulta è stata emessa decidendo sull’impugnazione promossa dal governo nei confronti della legge regionale n.4 del 25 febbraio 2010 riguardante interventi in materia di sanità della Regione Puglia. Le norme riguardanti le stabilizzazioni e le “internalizzazioni” del personale di società esterne sono contenute nell’art.30 della legge 4/2010, dichiarato illegittimo nelle parti in cui sostituisce i commi 1 e 4 di una precedente legge regionale (la n.25 del 2007).

Con la stessa sentenza la Consulta ha anche dichiarato l’illegittimità dell’art.2 della legge che, tra l’altro, prevede che ”il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale che (…) risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto e inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni” purché abbia i requisiti previsti dal regolamento di disciplina concorsuale.

Illegittime anche le norme della stessa legge nella parte in cui non escludono dalle norme di stabilizzazione ”il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri né alcuna forma di intesa con il rettore”.

Gestione cookie