Cassazione: insultare qualcuno con una mail non è una molestia

Insultare una persona con una mail non equivale ad una molestia. E’ più difficile punire chi insulta qualcun altro servendosi della posta elettronica rispetto a chi manda messaggi offensivi usando gli sms del telefonino. Lo sottolinea la Cassazione spiegando che la posta elettronica è meno invasiva degli sms e ”turba” di meno la privacy rispetto all’invasività del cellulare.

Per questo le mail di insulti non costituiscono ”molestia” e per essere puniti serve una querela ”per ingiuria”. Così i supremi giudici – con la sentenza 24510 – hanno annullato con la formula ”perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato” la multa di 200 euro inflitta per molestie a un uomo di Cassino (Frosinone) che aveva mandato una e-mail di insulti a una signora contenente ”apprezzamenti gravemente lesivi della dignita’ e della integrita’ personale e professionale” del convivente della destinataria.

A proposito delle mail la Cassazione si interroga sulla possibilità di equiparare ”la molestia col mezzo del telefono all’invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quantomeno, fastidio”. La risposta è negativa in quanto – spiega la Cassazione – ”la posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, nè costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni”.

Per quanto riguarda la posta elettronica, i supremi giudici rilevano che ”la modalità della comunicazione è asincrona perchè l’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audio-visive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona solo se e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio”.

In sostanza per la Cassazione la posta elettronica, al pari della posta tradizionale, ”non comporta (a differenza della telefonata o della citofonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”.

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