Calcio scommesse: la responsabilità oggettiva, ecco perché i club rischiano

Pubblicato il 4 Febbraio 2012 - 00:00 OLTRE 6 MESI FA

ROMA, 3 FEB – L'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva individua tre tipi di responsabilita' delle societa' di calcio: quella diretta, quella oggettiva e quella presunta.

L'articolo 4 (titolo I, norme di comportamento) dice che ''le societa' rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 (e cioe' sono tenuti all'osservanza delle norme del Codice di giustizia sportiva e delle norme statutarie e federali ''anche i soci e non soci cui e' riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societa' stesse nonche' coloro che svolgono qualsiasi attivita' all'interno o nell'interesse di una societa' o comunque rilevante per l'ordinamento federale'').

Secondo l'art.4, 'le societa' rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento della persone comunque addette a servizi delle societa' e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo (anche quello neutro) sia su quello delle societa' ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime'.

Secondo l'art.7 del Cgs (quello relativo all'illecito sportivo e obbligo di denunzia), al comma 4 viene evidenziato che 'se viene accertata la responsabilita' oggettiva o presunta delle societa' ai sensi dell'art.4 comma 5, il fatto e' punito a seconda della sua gravita' con le sanzioni di cui alle lettere g, h, i dell'art. 18 comma 1 e cioe': penalizzazione di uno o piu' punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, puo' essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente (art.18 comma 4 lettera g), alla retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittivita' della sanzione, la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore (lettera h); fino all'esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore (lettera i).