La Corte di cassazione, con la sentenza 4369 afferma che il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il cosiddetto Daspo, con gli oneri che ne derivano, deve fondarsi sulla certezza del calendario. Il supporter – spiega la Cassazione – è in grado di conoscere agevolmente le date delle sfide di campionato, sia in casa sia in trasferta, la stessa facilità che c’è nel caso di tornei programmati e ufficiali.
Le incognite delle amichevoli – Diverso è per le partite amichevoli che possono essere decise anche in rapporto alle esigenze del momento, all’individuazione e all’accordo con le squadre avversarie o alla disponibilità dello stadio.
Il Daspo scatta solamente nel caso di partite amichevoli pubblicizzate in maniera adeguata, dalla stampa, dalla televisione e anche dal sito della società.