Resta confermata l’esclusione delle società Ancona, Sangiustese e Figline dai prossimi campionati di calcio professionistici. Lo ha deciso la III sezione del Tar del Lazio che ha respinto o dichiarato improcedibili i ricorsi proposti per contestare proprio i provvedimenti di esclusione disposti dagli organi sportivi.
Nello specifico l’Ac Ancona è stata l’unica società di Serie B ad essere esclusa. Il Consiglio federale della Figc le ha contestato l’assenza di una fideiussione da 800 mila euro, nonché il mancato pagamento di oneri previdenziali arretrati per 2,4 milioni. A seconda delle posizioni, irregolarità di tipo finanziario o inosservanza dei criteri infrastrutturali sono state alla base dell’esclusione dell’Associazione sportiva calcio Figline (prima divisione) e della Ac Sangiustese (seconda divisione).
L’esclusione dai rispettivi campionati di Ancona, Sangiustese e Figline era stata disposta il 16 luglio scorso dal Consiglio federale della Figc, dopo il parere della Covisoc e l’esame dei ricorsi proposti; il successivo 22 luglio, la Corte di giustizia sportiva del Coni confermò i provvedimenti decisi della federazione.
Nel respingere il ricorso dell’Ac Ancona, i giudici hanno considerato, tra l’altro, che ”come risulta dallo stesso atto introduttivo del giudizio – si legge nella sentenza – ad oggi non risulta ancora depositata la fideiussione e neppure comprovato l’adempimento agli obblighi contributivi, con riferimento ai quali la ricorrente si limita ad affermare di avere in corso trattative con l’istituto previdenziale”.
Con riferimento al ricorso dell’Associazione sportiva calcio Figline, il Tar lo ha ritenuto ‘improcedibile’ considerato tra l’altro che ”la ricorrente – si legge nella sentenza – ha presentato solo all’odierna Camera di consiglio una bozza di fideiussione ma non bancaria”, ritenendo ”non accoglibile la richiesta di essere autorizzata a presentare una regolare fideiussione in sostituzione di quella dalla stessa ricorrente ritenuta non valida”, giacché ”il giudice adito non è autorizzato a sanare con propri interventi irregolarità commesse dalla ricorrente”.
Con ordinanza, infine, i giudici hanno respinto la richiesta della Sangiustese di sospendere il diniego della licenza per la stagione sportiva 2010/2011 con conseguente sua non ammissione al prossimo campionato di seconda divisione, sottolineando, tra l’altro, con riferimento alla mancata ammissione per ”omessa osservanza dei criteri infrastrutturali”, che la ricorrente ”avrebbe potuto chiedere la deroga relativa all’ubicazione del suo impianto che non e’ invece stata chiesta”; da ciò, il ritenenre non sussistenti ”i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare” di sospensione del provvedimento della federazione.