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Abuso di posizione dominante, Tar conferma la multa all’Auditel da 1,8 milioni

di Maria Elena Perrero |21 Giugno 2012 17:09

ROMA – Il Tar del Lazio ha confermato la multa da oltre 1,8 milioni di euro inflitta nel dicembre scorso dall’Antitrust ad Auditel per abuso di posizione dominante.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha così respinto il ricorso della società, le cui partecipazioni sono suddivise, tra le altre, tra Rai, Mediaset e Telecom Italia Media. L’istruttoria che portò alla maxi sanzione era stata avviata dopo una denuncia di Sky.

L’Antitrust sanzionò Auditel dopo aver riscontrato tre diversi comportamenti restrittivi della concorrenza che, a suo avviso, avrebbero avvantaggiato i principali azionisti della società, Rai e Mediaset: la mancata pubblicazione giornaliera per un anno e mezzo dei dati di ascolto dei canali per singola piattaforma (sanzione 386.792 euro); la mancata pubblicazione giornaliera per un anno e mezzo della voce ‘Altre Digitali Terrestri’ (sanzione 388.366 euro); l’errata attribuzione, per quattro anni, dei risultati della rilevazione anche ai non possessori di televisione (sanzione 1.031.446 euro).

Con le ottantasei pagine della sentenza, il Tar ha respinto tutte le eccezioni proposte da Auditel, confermando la legittimità del provvedimento sanzionatorio. La mancata pubblicazione giornaliera dei dati di ascolto suddivisi per piattaforma, secondo il Tar ”ha privato gli operatori attivi nel mercato – si legge nella sentenza – di informazioni rilevanti per la corretta valorizzazione degli spazi pubblicitari”, producendo ”effetti distorsivi della concorrenza nei mercati della pay tv e dell’offerta all’ingrosso di canali televisivi” e non consentendo ”di rendere sufficientemente trasparenti le dinamiche competitive che si svolgevano nel settore televisivo in un periodo caratterizzato da profonde trasformazioni, quali la digitalizzazione delle frequenze, la nascita di numerosi nuovi canali televisivi, nonché la modifica sostanziale delle abitudini di consumo televisivo da parte dei cittadini”.

La diffusione soltanto mensile dei dati di ascolto della voce ‘Altre Digitali Terrestri’, poi, ”ha privato il mercato del bagaglio informativo necessario per compiere efficaci scelte competitive, anche di transizione al digitale terrestre”. L’attribuzione, infine, dei risultati della rilevazione degli ascolti televisivi anche ai ‘non possessori di televisore’, ”è stata ritenuta idonea – si legge nella sentenza – ad alterare le dinamiche competitive nei mercati della raccolta pubblicitaria e dell’offerta di canali e programmi televisivi a pagamento, stante l’assenza di informazioni veritiere e corrette sui comportamenti televisivi della popolazione, ed essendo suscettibile di produrre effetti discriminatori tra gli operatori”. L’effetto è che, secondo il Tar, l’Autorità ha correttamente valutato come restrittivi della concorrenza i tre comportamenti, motivando altrettanto corretamente le sanzioni inflitte.

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